Buogiorno,
quasi due anni fa ho acquistato una puledra paint da un allevatore.
La puledra ha tutti i documenti, microchip e coggin che l’allevatore aveva fatto.
A distanza di anni, in fase di sviluppo ed addestramento sono sorti dei problemi.
La puledra ha una malformazione in bocca, che non le permette di masticare correttemente (attendo che abbia tutti i denti nuovi) ma ad oggi, mensilmente il veterinario l’addormenta per esportare la sporcizia che si accumula tra i denti.
In oltre in fase di addestramento è sorto un problema al posteriore, sembrerebbe essere causato o da una frattura non curata da piccola al bacino o ad una malformazione genetica.
Aggiungo una possibile lieve forma di atassia.
Ora mi chiedo, se l’allevatore fosse davvero ignaro di tutto ciò.
In ogni caso credo che anche lui dovrebbe prendersi qualche responsabilità.
Cosa mi consigliate?
Grazie infinite
- Ospite ha scritto 15 anni fa
Gent.ma Signora cercherò di evidenziarLe quanto prima il nodo sotteso alla Sua situazione, ovvero il termine di due anni.
Il nostro Codice Civile è molto preciso in materia allorquando all’art. 1495 intitolato "Termini e condizioni per l’azione" recita: Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.
Come vede i termini sono due:
-denuncia del vizio entro 8 giorni dalla scoperta (e qui deve valutare Lei la tempistica con cui ha informato l’allevatore);
-passato 1 anno dalla consegna, l’azione IN OGNI CASO si prescrive.
Ergo, data la decorrenza di vari anni, da un punto di vista civile l’azione si è prescritta.
Anche da un punto prettamente penalistico, il termine per sporgere denuncia è di 90 giorni dalla consumazione del reato, anche se pare difficile nel caso ravvisare un reato: se lei ha fatto eseguire la regolare visita di compravendita e la puledra l’ha passata, ritengo molto difficile ravvisare qualche figura delittuosa.
Se richiamiamo il 1497: Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
ATTENZIONE: Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495. (1 ANNO)-
Ritengo le armi in Suo possesso, trascorso tanto tempo, siano esigue.
- Avv. Virginia Polidori ha risposto 15 anni fa
Prego accedi per rispondere.






