chi sarebbe stato il responsabile

Gentile Avvocato,
Qualche giorno fa sono venuta a sapere che, a insaputa mia e della titolare del maneggio,su richiesta del genitore che l’accompagnava, lo stalliere ha fatto salire una bambina sulla mia cavalla per fare delle fotografie. Per fortuna non è successo niente, ma, come immaginabile, lo stalliere è stato rimproverato e ammonito dalla proprietaria del maneggio e da me e sono sicura che la cosa non si ripeterà più. Tuttavia continuo a domandarmi chi sarebbe stato ritenuto responsabile se la bambina si fosse fatta male cadendo dalla cavalla o se questa l’avesse accidentalmente calciata o morsicata. Io non ero presente ed ero del tutto ignara della cosa, mentre la titolare stava facendo lezione ad un gruppo di allievi.
La ringrazio in anticipo per la risposta.
Buona serata

  • Ospite ha scritto 13 anni fa

Mi sono dimenticata di aggiungere che padre e bambina erano semplici visitatori e non avevano nulla a che fare con il maneggio.

  • Ospite ha risposto 13 anni fa

Beh in tal caso risponde chi ha il cavallo in custodia…o meglio ci potrebbe essere una prima richiesta danni inoltrata a Lei in quanto proprietaria ex art. 2052 e quindi una azione di rivalsa da parte Sua.
Questo in diritto: da un punto di vista pratico può stare tranquilla.

-In tema di danno cagionato da animali, nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, rientrano anche il fatto del terzo, la colpa del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario (o all´utente) che si ponga come causa autonoma dell´evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile. Ma l´onere di fornire la relativa prova liberatoria resta a carico del proprietario (o dell´utente), con la conseguenza che la mancanza o l´insufficienza di elementi probatori, idonei a dimostrare l´esistenza della causa esimente, comportano la piena operatività della presunzione. — Cass. 29-10-75, n. 3674, rv. 377885.

Grazie per la tempesiva risposta. A suo avviso, qualora l’episodio dovesse ripetersi, la proprietaria del maneggio, dimostrando di non essere stata presente al fatto perché impegnata a svolgere il suo lavoro di istruttore, potrebbe chiamare in causa lo stalliere? Il personaggio non sembra essersi molto spaventato quando la proprietaria del maneggio e sua datrice di lavoro lo ha ammonito minacciandolo di licenziamento qualora dovesse nuovamente far salire a cavallo persone senza il permesso del proprietario e ci vorrebbero quindi argomentazioni più forti.

  • Ospite ha risposto 13 anni fa

L’art. 2049 cod. civ. impone ai "padroni" e ai "committenti" l’obbligo di risarcire i danni provocati dai loro "domestici" e "commessi" nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

La responsabilità ex art. 2049 cod. civ. si fonda sul principio dell’"utilità" e del "rischio". Poiché il soggetto preponente si serve dell’attività di un altro soggetto per realizzare un proprio interesse, è ragionevole accollare su questo soggetto l’onere delle conseguenze dannose patite dal terzo eventualmente danneggiato da tale attività (cuius commoda, eius et incommoda).

Questo "sganciamento" della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. dal requisito della colpa ha l’effetto pratico, ad esempio, di rendere del tutto irrilevante l’eventuale accertamento compiuto in sede penale in ordine alla mancanza di colpa (in vigilando o in eligendo) del datore di lavoro nell’ambito del giudizio civile, in cui il danneggiato fa valere la responsabilità del predetto datore di lavoro quale "preponente" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 9100/95 ).

Anche la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., come quella dell’art. 2048 cod. civ. , fa sì che il responsabile sia tenuto al risarcimento anche del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ. , quando il fatto dannoso costituisca reato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 12023/95 ).

Gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. sono tre:

a) il fatto illecito del preposto;

b) il rapporto di preposizione;

c) la ricollegabilità del fatto illecito all’esercizio delle incombenze del preposto (il c.d. nesso di occasionalità necessaria).

Di conseguenza, la responsabile sarebbe comunque la titolare del maneggio anche se è il suo dipendente ad aver agito in modo non lecito contravvenendo all’ordine del datore di lavoro di non far avvicinare gli estranei ai cavalli? Mi dispiacerebbe molto se fosse la titolare del maneggio a pagare per la leggerezza dello stalliere.

  • Ospite ha risposto 13 anni fa

dura lex, sed lex.
La proprietaria potrà poi rifarsi sullo stalliere…

La tua risposta

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